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[1]Le somme pagate dall'Istituto in dipendenza delle responsabilita' degli iscritti sono addebitate al conto individuale del responsabile.
[3]Il conto individuale e' chiuso con la cessazione delle funzioni dell'iscritto. Le somme risultanti a credito sono pagate all'iscritto stesso od ai suoi aventi causa:
- a)per l'ammontare del deposito risultante dal conto, in seguito a nulla osta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
- b)per la quota assegnata dal fondo di ripartizione, a norma del successivo art. 15, dopo che la Corte dei conti avra' pronunciato il discarico definitivo.
[4]Tuttavia la garanzia della Cassa verso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi permane, sino alla pronuncia del discarico definitivo da parte della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008
