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[1]Le somme pagate dall'Istituto in dipendenza delle responsabilita' degli iscritti sono addebitate al conto individuale del responsabile.

[2]Il responsabile, se e' mantenuto in servizio, deve rifondere le somme stesse entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto, con l'osservanza dell'art. 36; se il responsabile cessa dal servizio l'Istituto puo' recuperare i propri crediti secondo le norme dell'art. 4.

[3]Il conto individuale e' chiuso con la cessazione delle funzioni dell'iscritto. Le somme risultanti a credito sono pagate all'iscritto stesso od ai suoi aventi causa:

  • a)per l'ammontare del deposito risultante dal conto, in seguito a nulla osta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
  • b)per la quota assegnata dal fondo di ripartizione, a norma del successivo art. 15, dopo che la Corte dei conti avra' pronunciato il discarico definitivo.

[4]Tuttavia la garanzia della Cassa verso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi permane, sino alla pronuncia del discarico definitivo da parte della Corte dei conti.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art13 · fonte del testo