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Se l'ammontare del deposito risultante dal conto individuale del responsabile e' inferiore alla somma pagata dall'Istituto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la differenza e' prelevata dal fondo di ripartizione e in caso di insufficienza di questo, dai conti individuali degli altri iscritti.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art14 · fonte del testo