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Se l'ammontare del deposito risultante dal conto individuale del responsabile e' inferiore alla somma pagata dall'Istituto all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, la differenza e' prelevata dal fondo di ripartizione e in caso di insufficienza di questo, dai conti individuali degli altri iscritti.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008
