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Alla chiusura di ciascun conto individuale sara' assegnata a credito dell'iscritto una quota del fondo di ripartizione, non eccedente la ragione del 6 per cento annuo, sull'ammontare del deposito risultante dal conto stesso, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008
