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Alla chiusura di ciascun conto individuale sara' assegnata a credito dell'iscritto una quota del fondo di ripartizione, non eccedente la ragione del 6 per cento annuo, sull'ammontare del deposito risultante dal conto stesso, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art15 · fonte del testo