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Per le agenzie telegrafiche retribuite, non istituite in alberghi, stabilimenti e luoghi di cura, la cauzione iniziale da versarsi in denaro infruttifero per il depositante, e' stabiliti in L. Compiuto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui l'istituzione ha avuto luogo, la cauzione e' soggetta ad aumenti periodici in modo che corrisponda al decimo degli introiti fatti dall'agenzia nell'esercizio finanziario precedente, con un massimo di L. 5000 detratte dagli introiti le frazioni di centinaia di lire.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art19 · fonte del testo