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[1]La garanzia di cui all'art. 16 ha inizio dal giorno in cui viene effettuato il versamento della cauzione ed ha termine con il cessare della concessione.

[2]La garanzia non ha luogo se non quando la responsabilita' e la valutazione del danno siano riconosciute dal concessionario e dall'Istituto, ovvero accertate dalla competente Corte dei conti.

[3]Il rimborso della cauzione si effettua in seguito a determinazione del direttore generale delle Poste e dei telegrafi, vistata dalla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art20 · fonte del testo