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L'Istituto corrisponde un trattamento di quiescenza ai ricevitori postali e telegrafici, nominati dal 1° luglio 1936-XIV, alle condizioni e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per le comunicazioni d'intesa col Ministro per le finanze su proposta del presidente in seguito a parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art21 · fonte del testo