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[1]Tutte le ricevitorie debbono essere provviste di casseforti riconosciute idonee dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ad eccezione delle ricevitorie esplicitamente indicate dall'Amministrazione stessa.

[2]I ricevitori o gerenti dispensati dall'obbligo della tenuta della cassaforte debbono versare in misura tripla i premi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art29 · fonte del testo