Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Le tasse d'iscrizione, i premi, i contributi ordinari e straordinari, i reintegri dovuti all'Istituto a norma della presente legge sono esenti da imposte, tasse o diritti.
[2]L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi provvede a ritenere le corrispondenti somme sulle retribuzioni mensili dovute ai suoi dipendenti ed a versare contemporaneamente l'importo all'Istituto.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008
