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[1]Le tasse d'iscrizione, i premi, i contributi ordinari e straordinari, i reintegri dovuti all'Istituto a norma della presente legge sono esenti da imposte, tasse o diritti.

[2]L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi provvede a ritenere le corrispondenti somme sulle retribuzioni mensili dovute ai suoi dipendenti ed a versare contemporaneamente l'importo all'Istituto.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art34 · fonte del testo