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Senza pregiudizio dei provvedimenti spettanti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, i ricevitori o gerenti postali o gli agenti rurali, ai quali siano stati fatti addebitamenti a norma della presente legge, cessano dall'ufficio se nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento non soddisfano il loro obbligo verso l'Istituto.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008
