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[1]A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX, l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici e' soppresso.

[2]A decorrere dalla stessa data le gestioni alle quali l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici provvede ai sensi delle vigenti disposizioni passano nello stato attivo e passivo in cui si trovano e con tutti i rapporti giuridici ad esse inerenti all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici per i compiti a questo attribuiti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art37 · fonte del testo