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Il patrimonio dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici sara' interamente trasferito all'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, salvo la parte destinata all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, con le modalita' previste dall'art. 14 della legge costitutiva dell'Istituto di assistenza e previdenza medesimo.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art38 · fonte del testo