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[1]I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.
[2]Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, l'Istituto puo' procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, dell'iscritto e suoi aventi causa per il ricupero dei propri crediti.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008
