Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.

[2]Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, l'Istituto puo' procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, dell'iscritto e suoi aventi causa per il ricupero dei propri crediti.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art4 · fonte del testo