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[1]Con regolamento, da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da assoggettare all'approvazione del Ministro per le comunicazioni e del Ministro per le finanze, saranno stabilite la dotazione organica, le norme di assunzione e lo stato giuridico, il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di previdenza per il personale, compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento della sede centrale dell'Istituto.

[2]Con altro regolamento da emanare nei modi di cui al precedente comma sara' provveduto al personale eventualmente necessario per il funzionamento delle altre attivita' dell'Istituto.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art40 · fonte del testo