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L'Amministrazione delle poste e telegrafi concede all'Istituto l'uso gratuito dei locali di ufficio, e di valersi dell'opera di propri funzionari di ruolo, comandanti nei limiti numerici e di grado da stabilire mediante decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008
