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[1]L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministro per le comunicazioni.

[2]Il Ministro ha facolta' di ordinare ispezioni, accertamenti, controlli e di sciogliere l'Amministrazione per gravi irregolarita'.

[3]Sono trasmessi al Ministro i rendiconti consuntivi di ciascun esercizio finanziario.

[4]L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio.

[5]Il presidente riferisce annualmente al Ministro sull'opera svolta dall'Istituto e sul bilancio. La relazione e' allegata a quella annuale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1407~art7 · fonte del testo