[1]I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.
[2]Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, l'Istituto puo' procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri dell'iscritto e suoi aventi causa per il recupero dei propri crediti.
Testo vigente dal 15 dicembre 1942
