Per il recupero dei crediti di cui agli articoli 2 e 6 della presente legge si applicano le norme previste dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, silla prenotazione a debito delle tasse di bollo sugli atti relativi alle cause innanzi all'autorita' giudiziaria e quelle sulla facolta' di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato sono estese a favore dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste in liquidazione, per i giudizi sia attivi che passivi, inerenti alla realizzazione dei crediti dell'Ufficio medesimo.

Testo vigente dal 9 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;395~art8 · fonte del testo