[1]A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX le gestioni, alle quali l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici provvede per le materie contemplate nella presente legge passano nello stato attivo e passivo in cui si trovano e con tutti i rapporti giuridici ad esse inerenti all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche per i compiti a questo affidati dalla presente legge.

[2]Con decreto del Ministro per le comunicazioni da emanarsi di intesa col Ministro per le finanze e coi Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, sara' stabilita la quota di patrimonio da devolvere all'Istituto di cui alla presente legge.

Testo vigente dal 15 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art14 · fonte del testo