Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti che dovranno essere concordati fra le amministrazioni provinciali di Pordenone e di Udine, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attivita' e passivita'.

Testo vigente dal 22 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;171~art2 · fonte del testo