Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le "pese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali. La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Testo vigente dal 22 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;171~art3 · fonte del testo