Per il pagamento di ogni altra fornitura diversa da quella prevista dal primo comma del precedente articolo 9 a richiesta delle pubbliche amministrazioni, sono consentite anticipazioni rateali entro i 9/10 della spesa totale prevista, salvo pagamento della rimanenza a lavoro o servizio ultimato, in base ad apposito rendiconto. La rateazione delle anticipazioni sara' determinata in sede contrattuale tra l'istituto e le singole amministrazioni sentito il parere del consiglio di amministrazione. Il pagamento del saldo e' documentato con apposito rendiconto al quale debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture. Qualora l'importo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'istituto deve riversare l'eccedenza al Tesoro in conto entrate eventuali.

Testo vigente dal 6 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-04-20;154~art12 · fonte su Normattiva