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In relazione ai compiti citati nel precedente articolo 1, oltre agli organi indicati dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e' istituito il comitato consultivo per la Zecca. Il comitato e' composto dal presidente e dal direttore generale dell'Istituto, dal direttore della sezione Zecca, da un funzionario della Direzione generale del tesoro, da due esperti nel settore industriale nominati dal Ministro del tesoro e da tre rappresentanti del personale della sezione Zecca, eletti tra i dipendenti in servizio presso la sezione. Il presidente puo' delegare un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto a sostituirlo nel comitato di cui al precedente comma. I componenti del comitato durano in carica per quattro anni, salvo quanto disposto per il direttore della sezione Zecca dal successivo articolo 4.
Testo in vigore dal 6 maggio 1978 al 30 aprile 1999
