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[1]La Commissione d'inchiesta presso ogni tribunale militare marittimo e' composta di un presidente avente il grado di capitano di vascello o colonnello oppure di capitano di fregata o tenente colonnello, di un giudice istruttore appartenente al ruolo della magistratura militare e di un ufficiale superiore della Regia marina.

[2]Due altri ufficiali di marina col grado di tenente di vascello o di capitano sono nominati membri supplenti.

[3]Le sentenze e le ordinanze sono estese dal giudice istruttore.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-18;1878~art1 · fonte del testo