Art. 2 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 2 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1931 al 16 dicembre 2009. 59 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei giudizi a carico di ufficiali di vascello, e quando il fatto su cui deve cadere il giudizio sia un fatto marittimo, il presidente ed il giudice militare della Commissione d'inchiesta debbono essere ufficiali di vascello.
tolto: Qualora tali ufficiali non si trovino a far parte della Commissione d'inchiesta, si provvede mediante sorteggio con le norme di cui all'articolo precedente.aggiunto: Art. 2 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-12-18;1878~art2bis · fonte del testo