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[1]((Nei giudizi a carico di ufficiali di vascello, e quando il fatto su cui deve cadere il giudizio sia un fatto marittimo, il presidente ed il giudice militare della Commissione d'inchiesta debbono essere ufficiali di vascello.

[2]Qualora tali ufficiali non si trovino a far parte della Commissione d'inchiesta, si provvede mediante sorteggio con le norme di cui all'articolo precedente)).

Testo in vigore dal 4 agosto 1931 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-12-18;1878~art2bis · fonte del testo