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Nella scuola media si istituisce una cattedra ogni tre corsi. Tuttavia, quando i corsi eccedenti il numero prescritto per la costituzione delle cattedre siano due, si istituisce un'altra cattedra su due corsi con l'obbligo per il titolare di completare l'orario in altre classi della stessa scuola, fino ad un massimo di 18 ore settimanali. Nelle scuole aventi due soli corsi completi si istituisce una cattedra con l'obbligo stabilito dal precedente comma.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-09-22;1079~art2 · fonte del testo