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Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento degli istituti d'istruzione secondaria superiore, i professori di lingua, straniera provenienti dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti magistrali e degli istituti tecnici continuano ad appartenere ai ruoli transitori ordinari annessi a quelli degli insegnanti della scuola media, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816. Nei ruoli degli insegnanti di lingua straniera istituiti nella scuola media per effetto della presente legge resta indisponibile un numero di posti pari a quelle dei professori di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-09-22;1079~art6 · fonte del testo