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L'annualita' da versare al "Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico" ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e' ridotta per l'esercizio finanziario 1963-64 di lire 9 miliardi.

Testo in vigore dal 2 marzo 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-02-01;60~art4 · fonte del testo