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All'onere di lire miliardi 17,5 relativo all'esercizio finanziario 1963-64 si fa fronte, quanto a miliardi 9, con le disponibilita' derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 4 e, quanto a miliardi 8,5, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, riguardante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione. All'onere di lire 17.5 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte mediante corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 2 marzo 1965 al 22 dicembre 2008
