Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, in concorso col proprietario o sostituendosi ad esso, ai consolidamento, al restauro nonche' alla migliore utilizzazione delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089. L'ordinamento interno del Consorzio sara' regolato da norme deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per la pubblica istituzione, di concerto con quello per il tesoro.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;243~art3 · fonte del testo