L'Ente per le ville vesuviane provvede, a norma di quanto disposto dalla presente legge e con riferimento alle ville indicate nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13, in concorso con il rispettivo proprietario o, quando necessario, in sua sostituzione:

  • a)all'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, ovvero all'acquisto o alla espropriazione di ville;
  • b)alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, ed alla destinazione delle ville di proprieta' dell'ente a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte o ad altro uso compatibile con la natura del bene artistico;
  • c)ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville;
  • d)a studi e pubblicazioni attinenti ai compiti di istituto.

Testo vigente dal 11 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-29;578~art2 · fonte su Normattiva