Il Consiglio di amministrazione:

  • a)delibera entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio preventivo di ciascun esercizio, che decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione ministeriale. Il bilancio preventivo e' redatto in conformita' con quanto disposto dall'art. 18 e diviene esecutivo con l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro;
  • b)determina, tenuto conto dell'importanza storico - artistica dei monumenti, nonche' dell'urgenza e dell'entita' dei lavori, l'ordine di precedenza, secondo il quale gli immobili indicati nell'art. 3 devono essere consolidati e restaurati;
  • c)delibera sulla richiesta di mutui agli Istituti di credito, nonche' sulle proposte di espropriazioni, sugli acquisti, sulle allienazioni e sulle accettazioni di lasciti e donazioni, chiedendo, ove occorra, le necessarie autorizzazioni;
  • d)adotta ogni altra determinazione di massima attinente al conseguimento dei fini indicati nell'art. 3;
  • c)delibera, entro il 30 settembre di ogni anno, sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto da sottoporre entro un mese all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede di concerto con quello del tesoro.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;243~art7 · fonte del testo