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Al funzionamento del Consorzio si provvedera' con personale statale di ruolo nei limiti che saranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istituzione da adottare di concerto con il Ministro per il tesoro. Il personale di cui al precedente comma, sara' considerato per tutta la durata dell'utilizzazione presso il. Consorzio in posizione di comando, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo in vigore dal 4 aprile 1958 al 26 settembre 1962
