Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilita' di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all'art. 17 del Codice civile.
Testo vigente dal 4 aprile 1958
Per la realizzazione dei fini istituzionali il Consorzio ha la possibilita' di acquistare beni immobili senza l'autorizzazione governativa di cui all'art. 17 del Codice civile.
Testo vigente dal 4 aprile 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-03-06;243~art31 · fonte del testo