Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per le corporazioni, saranno stabilite le norme per l'amministrazione del fondo indicato all'art. 1, nonche' quelle relative ai criteri di erogazione delle borse, al loro conferimento, alle modalita' del loro godimento e della revoca delle concessioni, al controllo dell'attivita' svolta all'estero dai beneficiari delle borse stesse.
Testo in vigore dal 17 settembre 1942 al 16 dicembre 2009
