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Il buono di cui all'art. 1 e' nominativo, infruttifero e trasferibile previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero del commercio con l'estero e esente da imposta e sovrimposta di negoziazione e da tassa di bollo. Il buono sara' rimborsato trascorsi dieci anni dalla data del rilascio con le disponibilita' provenienti dal realizzo degli investimenti effettuati con il fondo speciale di cui all'art. 3. Il buono non presentato al rimborso entro due anni successivi alla data di scadenza si intende prescritto.
Testo in vigore dal 30 luglio 1949 al 6 febbraio 2004
