Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1949 al 6 febbraio 2004. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il buono di cui all'art. 1 e' nominativo, infruttifero e trasferibile previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero del commercio con l'estero e esente da imposta e sovrimposta di negoziazione e da tassa di bollo. Il buono sara' rimborsato trascorsi dieci anni dalla data del rilascio con le disponibilita' provenienti dal realizzo degli investimenti effettuati con il fondo speciale di cui all'art. 3. Il buono non presentato al rimborso entro due anni successivi alla data di scadenza si intende prescritto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-07-26;448~art6 · fonte del testo