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E' costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e nei Comuni della provincia di Rieti, gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale e al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori anzidetti. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 1500 milioni alla quale si fa fronte con prelievo, da parte del Ministro per il tesoro, di pari somma dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108. Al fondo, di cui al primo comma del presente articolo, affluiranno le quote d'ammortamento, per capitale ed interessi, da corrispondersi dagli Istituti, di cui al comma stesso, al Ministero del tesoro, relative alle anticipazioni da questo gia' concesse per l'importo complessivo di lire 1500 milioni prelevato dal conto speciale previsto dalla Sezione I dell'annesso all'accordo approvato col decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153. L'art. 6 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e' abrogato.

Testo in vigore dal 27 novembre 1951 al 30 aprile 1952

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