Le opere che saranno finanziate con i mutui di cui al precedente art. 3 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materia di miglioramenti fondiari. La concessione dei predetti mutui, da parte degli Istituti, e' subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.

Testo vigente dal 27 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1208~art8 · fonte del testo