Si applicano ai mutui, di cui al precedente art. 3, ed agli atti e formalita' concernenti i mutui stessi, tutte le agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni di materia di credito agrario, nonche' quelle relative alle tariffe notarili, contemplate dalle disposizioni in vigore per la stessa materia.

Testo vigente dal 27 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1208~art9 · fonte del testo