Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui all'art. 5 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materie di miglioramenti fondiari. La concessione dei predetti mutui da parte degli istituti e' subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.

Testo vigente dal 29 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art12 · fonte del testo