Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1959 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

Alle operazioni effettuate dall'Istituto a favore delle medie e piccole imprese industriali nonche' ai provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni medesime sono estese le agevolazioni tributarie previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Agli atti di costituzione dell'Istituto ed a quelli riguardanti le successive modificazioni sono estese le agevolazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 949. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603. ((Si applicano all'Istituto le norme previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445)).

Testo in vigore dal 20 agosto 1959 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 1959

Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1957 al 20 agosto 1959. 21 parole aggiunte.

… caso, l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni istituita con la legge 6 agosto 1954, n. 603. aggiunto: Si applicano all'Istituto le norme previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;742~art7 · fonte del testo