Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 gennaio 1994. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono estese alle operazioni effettuate dall'Istituto, nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445. Sono estesi all'Istituto i benefici in materia di tasse sugli affari e di imposta di ricchezza mobile, previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 6. Gli atti di costituzione degli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alla citata legge 22 giugno 1950, n. 445, sono registrati a tassa fissa e gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art30 · fonte del testo