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L'ordinamento e l'attivita' dell'Istituto saranno disciplinati dallo statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio. Detto statuto stabilira' la rappresentanza in seno agli organi amministrativi dell'Istituto in modo da attribuirne la partecipazione per un terzo allo Stato, per un terzo alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Udine e per un terzo agli Istituti partecipanti.

Testo in vigore dal 29 agosto 1957 al 25 febbraio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;742~art9 · fonte del testo