Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1957, n. 742, e' sostituito dal seguente: "Detto statuto regolera' la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Istituto in modo da attribuire la partecipazione al medesimo per un terzo allo Stato, per un terzo alla Regione e per un terzo agli istituti partecipanti".
Testo vigente dal 10 febbraio 1970
