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((L'Istituto puo' concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalita' della presente legge, con le disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche' con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza. Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso. La concessione del contributo agli interessi puo' essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento)).

Testo in vigore dal 13 marzo 1983 al 2 marzo 2001

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 13 marzo 1983. 17 parole tolte, 80 parole aggiunte.

L'Istituto puo' concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre tolto: Aziende aggiunto: aziende di credito per le finalita' della presente legge, con le disponibilita' di un fondo speciale tolto: da costituire aggiunto: costituito presso l'Istituto medesimo e tolto: da alimentarsi aggiunto: alimentato con il versamento da parte del tolto: C.O.N.I. aggiunto: CONI dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche' con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza tolto: sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'Istitutoaggiunto: . Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso. La concessione del contributo agli interessi puo' essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295~art5 · fonte del testo