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Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale compete anche la concessione dei contributi di cui all'art. 5, e' composto: dal presidente; da tre membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per le finanze; da due membri designati dalla Giunta esecutiva del C.O.N.I.; da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro da un membro nominato dagli altri partecipanti, per ogni 500 milioni di quote da essi conferite. Il presidente del Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il C.O.N.I. ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. I consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Nella prima fase di attuazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione scadra' con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1960.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 13 marzo 1983
