Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1994 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1983 al 1 gennaio 1994. 338 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale spettano i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, e' composto: dal presidente; da tre membri designati, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze; da tre membri designati dalla giunta esecutiva del CONI; da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro due membri designati dalla Cassa depositi e prestiti; da un membro designato da ciascun altro partecipante purche' la sua quota di partecipazione non sia inferiore a lire 2 miliardi. Qualora vi siano partecipanti che abbiano singolarmente conferito quote inferiori al suddetto importo, essi avranno diritto a designare un loro rappresentante comune in seno al consiglio per ogni due miliardi di lire di quota complessive di partecipazione. Il presidente del consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il CONI ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente, dal consigliere designato dal Ministro del tesoro e da tre consiglieri di amministrazione dei quali uno scelto tra i tre consiglieri nominati su designazione della giunta esecutiva del CONI uno tra i consiglieri designati dalla Cassa depositi e prestiti ed uno tra gli altri membri componenti il Consiglio. I predetti tre membri sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carico un anno e sono rieleggibili. Il comitato esecutivo delibera sulle operazioni di mutuo e sulla concessione dei contributi agli interessi, entro i limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione. Delibera, altresi', in via di urgenza anche provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica di esso, nonche' su altri affari demandatigli dal consiglio stesso. Il direttore generale ha la responsabilita' del funzionamento dell'Istituto e interviene, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivoaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295~art8 · fonte del testo