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L'eventuale liquidazione dell'Istituto o della Sezione autonoma e la modalita' di essa saranno disposte con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con la Regione.
Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 1 gennaio 1994
