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I crediti derivanti dai finanziamenti dell'Istituto hanno privilegio sui macchinari dell'azienda finanziata. Al suddetto privilegio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075.
Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 1 gennaio 1994
